Assistenza sanitaria in caso di soggiorno all'estero per motivi di lavoro
Il lavoratore iscritto al Servizio sanitario nazionale che si trasferisce temporaneamente all’estero per motivi di lavoro può ricevere le prestazioni sanitarie considerate necessarie e urgenti nel Paese dove soggiorna:
1) Paese dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: se non vi trasferisce la residenza è sufficiente che porti con sé la nuova tessera sanitaria magnetica. Se vi trasferisce anche la propria residenza dovrà chiedere al Distretto dell’Azienda Usl di residenza, prima di partire, l’apposito modello S1 per sé e per i propri familiari.
Questi Paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (Isole Guadalupa, Gujana francese, Martinica, Reunion), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo (Isole Azzorre, Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
2) Paese extra-Unione Europea convenzionato con l’Italia: prima di partire dovrà chiedere al Distretto dell’Azienda Usl di residenza il modello previsto dalla convenzione con il Paese di soggiorno.
I Paesi con i quali l’Italia ha accordi bilaterali o convenzioni sono: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano e Santa Sede, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, Serbia, Tunisia.
. Per la Svizzera valgono le stesse condizioni dell’Unione Europea.
3) Paese extra-Unione Europea non convenzionato con l’Italia: prima di partire dovrà chiedere al Distretto dell’Azienda Usl di residenza uno specifico attestato per l’assistenza sanitaria. Una volta all’estero dovrà pagare le spese delle cure ricevute ed entro 3 mesi chiederne il rimborso al Consolato italiano in quel Paese o al Ministero della Salute in Italia.