Esenzione dal pagamento del ticket per persone che hanno subito violenza
In Emilia-Romagna è istituita l’esenzione regionale V99 a favore delle persone vittime di violenza di genere e/o a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Questi cittadini possono accedere alle cure che si rendano necessarie in conseguenza della violenza subita, senza alcuna compartecipazione alla spesa sanitaria, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.
L’esenzione V99 è riconosciuta a seguito di rilascio di referto di Pronto Soccorso o di certificato specialistico, da parte di strutture sanitarie pubbliche, e ha validità di un anno dalla data del referto/certificato. È rinnovabile qualora persistano le condizioni cliniche correlate alla violenza subita.
Il documento di esenzione viene prodotto contestualmente alla redazione
di referto di pronto soccorso/certificato specialistico da parte dei medici dei
servizi dell’emergenza-urgenza, e/o specialisti ambulatoriali, compresi i
medici consultoriali. Tale documento di esenzione deve contenere i dati
essenziali come nome, cognome, qualifica ed eventuale struttura del medico,
generalità del/della paziente, codice di esenzione “V99”, luogo e data di
rilascio, data di scadenza, firma del medico.
Il documento di esenzione deve essere presentato al medico prescrittore che
riporterà il codice “V99” nel campo esenzioni dell’impegnativa, nel caso di
prescrizioni di prestazioni specialistiche correlate alla violenza subita
L’esenzione è riconosciuta unicamente a cittadini/cittadine residenti in Emilia-Romagna.
Riservatezza nei referti: affinché l’assistito/a abbia un referto veritiero sulla causa della visita (in Pronto Soccorso, PS, o ambulatoriale) le informazioni relative all'accesso per violenza di genere compaiono in chiaro sui referti degli specialisti. Tuttavia, poiché tali referti contengono dati qualificati dalla normativa come “soggetti a maggior tutela” gli stessi non devono essere inviati al Dossier sanitario dell’assistito, ove costituito, mentre devono essere inviati al suo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in modalità oscurata, salvo esplicito, informato e specifico consenso della persona vittima dell'evento, reso al soggetto che eroga la prestazione. Tale disposizione è finalizzata a proteggere l'incolumità dell’assistita/o e a garantire la massima riservatezza dei suoi dati.
Delega sul FSE: qualora il FSE dell’assistita/o sia accessibile da parte di un suo delegato, in nessun caso tale delegato può accedere ai dati qualificati come “soggetti a maggiore tutela”.
Richiesta di anonimato: l’assistita/o può richiedere che la prestazione, prescritta a seguito della violenza subita, venga erogata in anonimato, così che ovviamente non sarà trasmessa al FSE, ma in tal caso non potrà usufruire della esenzione.