Terremoto, esenzione dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite
L’esenzione
dal pagamento del ticket per le popolazioni colpite dal terremoto riguarda:
- le persone residenti nei Comuni danneggiati che hanno avuto l’ordinanza del
Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio
professionale o azienda (codice di esenzione T12)
- i componenti del nucleo anagrafico e i parenti di primo grado di persona
deceduta a causa degli eventi sismici (codice di esenzione T12)
L’esenzione si applica alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale,
all’assistenza termale e all’assistenza farmaceutica relativamente ai farmaci
di fascia C compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta.
L’esenzione è stata
rinnovata fino al 31/12/2024, ma cessa anticipatamente in caso di
ripristino dell’agibilità dell’abitazione, studio professionale o azienda. E’
responsabilità del cittadino comunicare all’Azienda Usl il ripristino
dell’agibilità, che fa cessare il diritto all’esenzione. In caso di inadempienza,
si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale, la revoca dell’esenzione e
il risarcimento del danno.
E’ stata confermata al 31/12/2024 l’esenzione dal ticket per i lavoratori dipendenti da aziende che operano nelle zone colpite (anche se non vi risiedono).( DGR 2254/2023)
Per ottenere l’esenzione, il cittadino deve recarsi negli sportelli individuati dall’Azienda Usl di residenza e presentare un documento di identità e copia dell’ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero della propria abitazione, studio professionale o azienda. Lo sportello rilascia la tessera di esenzione o altro documento di attestazione del diritto.Per chi non fosse in possesso di questa ordinanza è sufficiente copia della scheda “AeDes”, redatta dai tecnici dopo il sopralluogo che attesta l’inagibilità. Per avere la scheda “AeDes, rivolgersi al Comune di residenza.
Per i componenti del nucleo anagrafico o per i parenti di primo grado di persona deceduta per il terremoto, l’Azienda Usl rilascia il documento che attesta l’esenzione a seguito di comunicazione del Comune di residenza.
Il codice di esenzione T12 si applica alle prestazioni erogate dal 1/10/2012 al 31/12/2024, indipendentemente dalla data della prescrizione o della prenotazione.
I medici, al momento della prescrizione, indicano nella ricetta il codice di esenzione.
MEDICO DI FAMIGLIA/PEDIATRA/CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NELLE LOCALITA’ DI PROVVISORIA DIMORA
Le persone domiciliate, a causa del sisma, nel territorio di un’Azienda Usl diversa da quella di residenza possono ricevere l’assistenza del medico di famiglia/pediatra/continuità assistenziale (guardia medica) nella località di provvisoria dimora dell’Emilia-Romagna senza alcuna spesa e senza che ciò comporti alcun cambiamento nella scelta del medico o pediatra già fatta nel luogo di residenza. Può essere scelto temporaneamente un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta nella località di dimora provvisoria.