Compartecipazione alla spesa per farmaci da parte del cittadino

Dal 1^ settembre 2020 è abolito il ticket per i farmaci di fascia A anche per i cittadini residenti in Regione Emilia-Romagna o non residenti, ma domiciliati con scelta del medico di famiglia in Regione, che appartengano a un nucleo familiare fiscale con reddito superiore a 100.000 euro; il ticket per cittadini appartenenti a un nucleo fiscale con reddito inferiore o uguale a 100.000 € era già stato eliminato a partire da gennaio 2019 per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 2075 del 03/12/2018.

L’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico sarà comunque a carico del cittadino. Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario ma se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla L. 405/2001.

Anche gli assistiti titolari di esenzione (con la sola eccezione degli invalidi di guerra e delle vittime del terrorismo) sono tenuti al pagamento dell’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente generico nel caso scelgano di ritirare il farmaco di marca.

Informazioni utili

I farmaci registrati in Italia che possono essere erogati dal Servizio sanitario nazionale sono elencati nel prontuario farmaceutico nazionale. Tale prontuario contiene l'elenco dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario in quanto considerati indispensabili (farmaci di fascia A e H) e l'elenco dei farmaci considerati non indispensabili e quindi a totale carico dei cittadini (farmaci di fascia C). Il prontuario elenca anche i farmaci equivalenti (generici) e indica il prezzo di tutti i farmaci.

I farmaci sono prescritti da un medico (eccetto i farmaci da banco, che i cittadini possono acquistare direttamente in farmacia). La ricetta deve obbligatoriamente riportare il codice fiscale della persona assistita.

A chi rivolgersi

farmacia