Compartecipazione alla spesa per farmaci da parte del cittadino
Parte dal 2 maggio
2025 la riforma dei ticket introdotta dalla Regione
Emilia-Romagna per
continuare a garantire la sostenibilità e la qualità del sistema
sanitario regionale, pubblico e
universalistico.
I
cittadini residenti in Regione Emilia-Romagna o non residenti, ma domiciliati
con scelta del medico di famiglia in Regione, sono chiamati a compartecipare
alla spesa sanitaria.
Sui farmaci di fascia A (ricetta
rossa) è chiesto un contributo pari a euro 2,20 (due euro e venti centesimi) a confezione di medicinale, fino ad un massimo di euro 4,00 (quattro euro) a ricetta.
Resta comunque valida l’esenzione totale (ovvero su tutti i farmaci di fascia A) o relativa ai farmaci correlati alla patologia di cui il cittadino è affetto, garantendo un accesso gratuito ai trattamenti necessari.
Sono esclusi dal pagamento del ticket:
a) esenti per patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione;
b) esenti per la terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione;
c) invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio;
d) ciechi e sordomuti;
e) danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
f) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
g) con meno di 6 anni o più di 65 anni aventi codice di esenzione E01;
h) disoccupati – e loro familiari a carico – aventi codice di esenzione E02;
i) titolari di assegno sociale – e loro familiari a carico aventi codice di esenzione E03;
j) titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – aventi codice di esenzione E04;
k) stranieri già in possesso di esenzione ticket;
l) detenuti o internati
Resta a carico del cittadino
l’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del
corrispondente farmaco generico, anche per chi è titolare di esenzione dal
ticket.
Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente
(generico) a carico del Servizio sanitario, ma se il cittadino sceglie comunque
il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla
L. 405/2001.
Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.
A chi rivolgersi
farmacia