Compartecipazione alla spesa per farmaci da parte del cittadino

Parte dal 2 maggio 2025 la riforma dei ticket introdotta dalla Regione Emilia-Romagna per continuare a garantire la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario regionale, pubblico e universalistico.
I cittadini residenti in Regione Emilia-Romagna o non residenti, ma domiciliati con scelta del medico di famiglia in Regione, sono chiamati a compartecipare alla spesa sanitaria.
Sui farmaci di fascia A (ricetta rossa) è chiesto un contributo pari a euro 2,20 (due euro e venti centesimi) a confezione di medicinale, fino ad un massimo di euro 4,00 (quattro euro) a ricetta.

Resta comunque valida l’esenzione totale (ovvero su tutti i farmaci di fascia A) o relativa ai farmaci correlati alla patologia di cui il cittadino è affetto, garantendo un accesso gratuito ai trattamenti necessari.

Sono esclusi dal pagamento del ticket:

a) esenti per patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione;

b) esenti per la terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione;

c) invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio;

d) ciechi e sordomuti;

e) danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;

f) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;

g) con meno di 6 anni o più di 65 anni aventi codice di esenzione E01;

h) disoccupati – e loro familiari a carico – aventi codice di esenzione E02;

i) titolari di assegno sociale – e loro familiari a carico aventi codice di esenzione E03;

j) titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – aventi codice di esenzione E04;

k) stranieri già in possesso di esenzione ticket;

l) detenuti o internati

Resta a carico del cittadino l’eventuale differenza di costo tra il farmaco di marca e quello del corrispondente farmaco generico, anche per chi è titolare di esenzione dal ticket.
Il farmacista è tenuto a proporre all’assistito un farmaco equivalente (generico) a carico del Servizio sanitario, ma se il cittadino sceglie comunque il farmaco di marca dovrà pagare la differenza di prezzo, come stabilito dalla L. 405/2001.

Solo gli invalidi di guerra e le vittime del terrorismo non sono tenuti al pagamento di tale differenza di costo tra il farmaco di marca e il farmaco generico.


A chi rivolgersi

farmacia